Riforma del Credito al Consumo

Decreto Legge n.141 del 13 agosto 2010

Riforma Credito al ConsumoLa Riforma del Credito al Consumo è disciplinata dal decreto legislativo n.141 del 13 agosto 2010Attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo VI del testo unico bancario (decreto legislativo n. 385 del 1993) in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanaziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi“, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 4 settembre 2010 – supplemento ordinario n. 21.

La centralità della riforma parte dai seguenti due punti fondanti:

  1. ogni consumatore deve poter scegliere in modo consapevole il prestito o il mutuo più conveniente alle proprie esigenze tra quelli presenti sul mercato;
  2. il finanziatore, cioè il soggetto (banca o finanziaria) che finanzia il credito (prestito o mutuo) deve avere la certezza che il consumatore sia in grado di rimborsare completamente il credito concesso.

Quali novità ha introdotto la Riforma del Credito al Consumo

Il DL 141/2010 (il testo è consultabile integralmente sul sito della Camera), ha attuato la direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonche’ le modifiche del titolo VI del testo unico bancario (decreto legislativo n. 385 del 1993) in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi.

Con la Riforma del Credito al Consumo sono state introdotte diverse novità che elenchiamo e descriviamo qui raggruppandole per punti.

1. Importo minimo e massimo del prestito / credito

Possono essere concessi, secondo quanto stabilisce la riforma del credito al consumo, crediti in prestito del valore compreso tra un minimo di 200 e un massimo di 75.000 euro; ogni prestito deve essere concesso obbligatoriamente in forma “chiara, concisa e graficamente evidenziata”(secondo l’art. Art. 123- Pubblicità).

2. Pubblicità in forma chiara, concisa e graficamente evidenziata

Ne consegue che ogni forma pubblicitaria di un prestito deve esplicitamente ed in modo chiaro, non ambiguo, indicare le seguenti voci:

  • il tasso d’interesse (dichiarandone chiaramente se si tratta di un tasso fisso o variabile) e le spese comprese nel prestito
  • l’importo totale del credito
  • il TAEG (il Tasso Annuo Effettivo Globale) che rappresenta il costo totale del prestito espresso in percentuale. Ad esempio: se il consumatore paga 10 euro per ogni 1000 euro di prestito ottenuto, vuol dire che gli è stato applicato un tasso TAEG uguale all’1 per cento
  • gli eventuali servizi accessori necessari per ottenere il prestito e il costo (se previsto) per tali servizi
  • la durata del contratto se è stata stabilita
  • l’importo totale che il consumatore deve restituire
  • l’ammontare delle singole rate

3. Obbligo precontrattuale e procedura di accesso al prestito

  • Il consumatore deve poter scegliere il prodotto più consono alle proprie esigenze (confronto di prodotti diversi)
  • L’istituto di credito ha l’obbligo precontrattuale verso il consumatore (schede informative prodotto) prima della sottoscrizione contratto
  • Accordo tra cliente e istituto di credito o finanziaria
  • Verifica del merito creditizio del consumatore
  • Consenso del consumatore e sottoscrizione contratto per ogni singolo prodotto
  • Firma del contratto
  • Il consumatore non dovrà pagare spese aggiuntive non previste dal contratto o incluse in modo scorretto nel TAEG pubblicizzato,
  • Il consumatore ha quattordici giorni di tempo dalla firma per esercitare il diritto di recesso da un contratto di credito

4. Il rimborso anticipato

  • Il consumatore ha diritto ad estinguere in ogni momento, parzialmente o totalmente, il finanziamento.
  • Il consumatore, in caso di rimborso anticipato, non deve pagare gli interessi calcolati sulla cifra versata per l’estinzione del finanziamento.
  • Il finanziatore, ha diritto ad un rimborso che non può superare l’1 % dell’importo rimborsato in anticipo, se la vita residua del contratto è superiore a un anno, o non deve superare lo 0,5% dell’importo, se la vita residua del contratto è uguale o inferiore a un anno.
  • L’indennizzo per il finanziatore non può superare l’importo degli interessi che il consumatore avrebbe pagato per concludere contratto nel tempo stabilito.

5. L’inadempimento del fornitore

Nel caso in cui si verifichi che un consumatore chieda un prestito per l’acquisto, ad esempio, di una automobile o di un elettrodomestico e che poi sia costretto ad annullare in seguito il contratto d’acquisto perché il bene è diverso da quello descritto dal fornitore (caso di inadempimento da parte del fornitore), allora il consumatore ha diritto al rimborso delle rate già pagate e alla cancellazione del contratto di credito, senza chiamare in causa giudici e avvocati.

6. Novità sui conti correnti

Gli obblighi del creditore in caso di conti correnti offerti al consumatore con possibilità di fare “scoperto” (di andare in rosso, di sconfinare, nel gergo degli addetti al lavoro) introdotti dalla Riforma del credito al consumo sono:

  • Comunicare immediatamente al consumatore che:
    – il suo conto ha un saldo negativo
    – l’ammontare in euro dello “sconfinamento”
    – il tasso debitore applicato
    – le penali, le spese e gli interessi di mora applicabili
  • Il consumatore titolare del conto corrente deve poter disporre in valuta le somme di denaro degli assegni (circolari o bancari) versati sul conto, entro un massimo di quattro giorni lavorativi successivi al versamento.

7. Novità sui mutui e sui rapporti con la banca/ banche/istituti di credito

  • I contratti non possono essere modificati unilateralmente dalla banca (da settembre 2010)
  • In assenza di giustificato motivo le banche non possono cambiare, variare i tassi di interesse, i costi e le altre condizioni fissate e definite nel contratto stipulato con un cliente
  • Nel caso in cui ad esempio un cliente abbia ottenuto un mutuo alla banca, con la Riforma del credito al consumo, se vengono fatte delle variazioni, la banca deve comunicarle al consumatore con almeno due mesi d’anticipo. Solo nel caso in cui il consumatore non eserciti il diritto di recesso, allora le modifiche sono considerate approvate
  • La banca, per tutta la durata del mutuo, è obbligata a fornire al cliente, cioè al “consumatore” le comunicazioni sull’andamento del mutuo(in gergo significa che deve illustrare l’andamento del rimborso previsto dal piano di ammortamento; nel caso in cui il mutuo sia vincolato ad un conto corrente, anche gli estratti conto devono essere inviati con cadenza regolare e almeno una volta l’anno, oppure ogni sei, tre mensilmente.
  • Abolizione della penale per estinzione anticipata di un mutuo immobiliare
  • Nel caso di ipoteca che la banca iscrive come garanzia per l’acquisto di un immobile si estingue con il mutuo e la banca, entro 30 giorni è obbligata ad inviarne una quietanza al consumatore che ha finito di pagare il mutuo.
  • Portabilità della surroga da una banca all’altra.
    Si parla di “surroga” per indicare il caso in cui un consumatore che acquista una casa può subentrare al mutuo già contratto dai precedenti proprietari dell’immobile stesso. Il “nuovo” proprietario può accollarsi il mutuo restante del precedente proprietario di casa e può rinegoziarlo con la banca, se trova condizioni più vantaggiose, anche rivolgendosi a una banca diversa.

8. Novità sul microcredito per associazioni no profit e cooperative

Le associazioni no profit e le cooperative iscritte negli elenchi , con la riforma del credito al consumo, in vigore da settembre 2010, possono accedere ai finanziamenti per l’avvio delle imprese, purchè siano rispettate le seguenti tre condizioni:

  • che il prestito non sia superiore a 25 mila euro
  • che il credito venga effettivamente usato per avviare o sviluppare nuove iniziative imprenditoriali
  • che i soggetti finanziati siano sottoposti a monitoraggio e assistenza.
Argomento: Riforma Credito al Consumo DL 141 del 13/08/2010
Categoria: Guida Prestito