Con la disciplina normativa sulla riforma del credito al consumo (Dlgs. n.141 del 2010, art. 125 sexies) è possibile l’estinzione anticipata del prestito, ma è bene essere a conoscenza delle modalità richieste per poter valutare quando è conveniente il rimborso anticipato o meno.
Il rimborso anticipato del prestito, in ogni momento, in modo parziale o totale, è un diritto del consumatore, che può estinguere un prestito personale prima della sua naturale scadenza, stabilita dal contratto stipulato, versando il dovuto e pagando una penale di estinzione anticipata, che non può superare l’1% del debito residuo.
La penale rappresenta l’indennizzo per il finanziatore (banca o società finanziaria) e non può superare l’importo degli interessi che il consumatore avrebbe pagato per concludere contratto nel tempo stabilito.
Quando Conviene Estinguere Anticipatamente i Prestiti?
Il consumatore che rimborsa anticipatamente in tutto o in parte l’importo dovuto al finanziatore del prestito in essere, ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all’importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto. L’importo della riduzione è calcolato in base al tempo residuo che porterebbe alla estinzione naturale del prestito stesso.
Ne consegue che tanto prima rispetto alla scadenza naturale, si estingue anticipatamente il prestito, tanto più il consumatore ne trarrà vantaggi economici, derivanti proprio dal risparmio sugli interessi residui (Art. 125-sexies-comma 1).
Calcolo Debito Residuo del Prestito
Prima di procedere alla richiesta di estinzione anticipata, si può calcolare la cifra da restituire alla banca o alla finanziaria con questa procedura:
- Suddividere le quote capitale e le quote interessi del debito residuo (consultare bene per questo il proprio contratto di prestito personale che dovrebbe contenere un prospetto che indica la situazione del finanziamento allo scadere di ogni rata);
- eliminare gli interessi e prendere in considerazione soltanto le quote capitale;
- sommare l’importo dell’eventuale penale prevista dalla banca.
L’Indennizzo del Finanziatore (Penale di Estinzione del Prestito)
Il finanziatore ( istituto bancario o finanziaria) ha diritto ad un indennizzo, da parte del consumatore che chiede il rimborso anticipato del prestito, equo ed oggettivamente giustificato per eventuali costi direttamente collegati al rimborso anticipato del credito . ( Art. 125-sexies-comma 2)
Calcolo Penale di Estinzione e Debito Residuo del Prestito
L’indennizzo a cui ha diritto il finanziatore deve essere calcolato in modo che non possa superare, in ogni caso, l’importo degli interessi che il consumatore avrebbe pagato per la vita residua del contratto.
Inoltre per il calcolo si deve far riferimento alla normativa che stabilisce che:
- Il valore dell’indennizzo non può superare l’1% dell’importo rimborsato in anticipo (il così detto “debito residuo”), se la vita residua del contratto è superiore a dodici mesi
- Non può superare lo 0,5% del medesimo importo (debito residuo) se la vita residua del contratto è uguale o inferiore a 12 mesi.
Casi in cui Non si Paga la Penale di Estinzione
La normativa (Decreto Legislativo 141/2010 – art. 125-sexies – comma 3) fornisce anche un elenco di ambiti e casi in cui il consumatore che estingue il prestito o finanziamento rimborsandolo anticipatamente non dovrà pagare la penale di estinzione, cioè l’indennizzo del finanziatore.
Non si paga la penale di estinzione se:
- il rimborso anticipato è effettuato in esecuzione di un contratto di assicurazione destinato a garantire il credito;
- il rimborso anticipato riguarda un contratto di apertura di credito;
- il rimborso anticipato ha luogo in un periodo in cui non si applica un tasso di interesse espresso da una percentuale specifica fissa predeterminata nel contratto;
- l’importo rimborsato anticipatamente corrisponde all’intero debito residuo ed è pari o inferiore a diecimila euro.
Il Testo della Normativa sull’Estinzione Anticipata
Il testo integrale del Riferimento legislativo – decreto legislativo n.141 del 13 agosto 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 4 settembre 2010 – Suppl. Ordinario n. 21.
Art. 125-sexies. Rimborso anticipato
1. Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l’importo dovuto al finanziatore. In tale caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all’importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto.2. In caso di rimborso anticipato, il finanziatore ha diritto ad un indennizzo equo ed oggettivamente giustificato per eventuali costi direttamente collegati al rimborso anticipato del credito. L’indennizzo non può superare l’1 per cento dell’importo rimborsato in anticipo, se la vita residua del contratto e’ superiore a un anno, ovvero lo 0,5 per cento del medesimo importo, se la vita residua del contratto è pari o inferiore a un anno. In ogni caso, l’indennizzo non può superare l’importo degli interessi che il consumatore avrebbe pagato per la vita residua del contratto.
3. L’indennizzo di cui al comma 2 non e’ dovuto:
a) se il rimborso anticipato è effettuato in esecuzione di un contratto di assicurazione destinato a garantire il credito;
b) se il rimborso anticipato riguarda un contratto di apertura di credito;
c) se il rimborso anticipato ha luogo in un periodo in cui non si applica un tasso di interesse espresso da una percentuale specifica fissa predeterminata nel contratto;
d) se l’importo rimborsato anticipatamente corrisponde all’intero debito residuo ed è pari o inferiore a 10.000 euro.