Nel 2010 è stata attuata la riforma della mediazione creditizia e del credito al consumo.
Il 04/09/2010 è infatti stato pubblicato il Decreto legislativo 13 agosto 2010 n. 141, che ha attuato la Direttiva Comunitaria 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, andando quindi a modificare in modo significativo il Testo Unico Bancario (D.Lgs 385 del 1993).
Il DL 141 del 13/08/2012 applica una profonda riforma alla normativa relativa alla mediazione creditizia, agli intermediari finanziari e a tutti gli operatori del settore prestiti e finanziamenti.
Per quanto riguarda i mediatori creditizi, questa riforma prevede l’istituzione di un nuovo albo dei mediatori creditizi, che per iscriversi dovranno necessariamente essere delle società (non sono più ammessi all’elenco i mediatori persone fisiche). La Banca d’Italia, che prima era l’ente che teneva l’albo, ha dovuto quindi sospendere dall’entrata in vigore del decreto (18/11/2010) le nuove iscrizioni in attesa che venga stabilito quale sarà il nuovo organismo competente in materia. Una volta costituito il nuovo organismo, la Banca d’Italia cesserà quindi definitivamente la tenuta dell’albo dei mediatori creditizi, che era previsto dalla legge n.108 del 07/03/1996 (articolo 16).
In seguito a queste nuove norme, per portesi iscrivere all’albo dei mediatori bisogna essere in possesso di determinati requisiti:
– forma di società per azioni, di società in accomandita per azioni, di società a responsabilità limitata o di società cooperativa;
– sede legale e amministrativa o, per i soggetti comunitari, stabile organizzazione nel territorio della Repubblica Italiana;
– oggetto sociale conforme con quanto previsto dall’articolo 128-sexies *, comma 3, e rispetto dei requisiti di organizzazione;
– possesso da parte di coloro che detengono il controllo e dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo dei requisiti di onorabilità;
– possesso da parte dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo, di requisiti di professionalità, compreso il superamento di un apposito esame;
– stipula di una polizza di assicurazione della responsabilità civile, per i danni arrecati nell’esercizio delle attività derivanti da condotte proprie o di terzi del cui operato essi rispondono a norma di legge.
* D.Lgs 1 settembre 1993, n.385
Art. 128-sexies – Mediatori Creditizii.
1. È mediatore creditizio il soggetto che mette in relazione, anche attraverso attività di consulenza, banche o intermediari finanziari previsti dal titolo V con la potenziale clientela per la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma.
2. L’esercizio professionale nei confronti del pubblico dell’attività di mediatore creditizio è riservato ai soggetti iscritti in un apposito elenco tenuto dall’Organismo previto dall’articolo 128-undecies.
3. Il mediatore creditizio può svolgere esclusivamente l’attività indicata al comma 1 nonché attività connesse o strumentali.
4. Il mediatore creditizio svolge la propria attività senza essere legato ad alcuna delle parti da rapporti che ne possano compromettere l’indipendenza.
Approfondimenti sulla Riforma della Mediazione Creditizia
Ecco il testo della riforma e alcuni documenti utili scaricabili in formato .pdf.
Gazzetta Ufficiale N. 207 del 4 Settembre 2010
DECRETO LEGISLATIVO 13 agosto 2010, n. 141
Attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonche’ modifiche del titolo VI del testo unico bancario (decreto legislativo n. 385 del 1993) in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi. (10G0170)
http://gazzette.comune.jesi.an.it/2010/207/1.htm
http://www.creditspa.it/files/files/decreto141(1).pdf
Avviso Riforma Albo Mediatori Creditizi della Banca d’Italia
http://www.bancaditalia.it/vigilanza/avvisi/avvisi-106-altri/avviso-riforma-albi-elenchi.pdf
MEDIAZIONE CREDITIZIA – Cosa cambia con il DECRETO LEGISLATIVO 13 agosto 2010 , n. 141.
http://www.mediofimaa.com/pdf/mediazione_creditizia_dlgs.pdf