Che cos’è e a cosa serve
Il decreto ingiuntivo, per sua definizione, rappresenta un ordine che viene dato da un giudice competente ad un debitore per obbligarlo a pagare il suo debito entro quaranta giorni dalla notifica del procedimento di ingiunzione stesso.
Si tratta quindi di un procedimento speciale di ingiunzione che serve al titolare di un credito (purchè il credito sia liquido, esigibile e certo, fondato su prova scritta) per riscuotere il suo credito.
Il debitore che riceve un decreto di ingiunzione da parte di un giudice competente può entro quaranta giorni dalla notifica del procedimento ingiuntivo stesso, opporsi all’ingiunzione: in tal caso l’opposizione del debitore trasforma il decreto ingiuntivo da sommario ad ordinario.
Nel caso in cui invece non venga proposta opposizione da parte del debitore il procedimento di ingiunzione permetterà di procedere all’esecuzione forzata della riscossione del credito da parte del titolare nei confronti del debitore.
Il procedimento del decreto ingiuntivo quindi in estrema sintesi serve a poter riscuotere un credito nei confronti di un debitore senza aspettare i tempi più lunghi di una causa civile.
Per poter richiedere ad un giudice un decreto ingiuntivo nei confronti di un debitore, il creditore per usufruire di questa tutela deve far riferimento ai requisiti necessari per ottenere un decreto ingiuntivo che sono indicati e descritti nell’art. 633 (“Condizioni di ammissibilità”) del codice di procedura civile.
Procedere per decreto ingiuntivo secondo la ratio della normativa vigente significa offrire al creditore uno strumento di tutela rapida, tempisticamente immediata,per poter agire esecutivamente nei confronti del debitore senza dover aspettare i tempi molto più lunghi del giudizio ordinario.
Decreto Ingiuntivo Europeo
Il procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento è stato introdotto tramite il Regolamento CE n. 1896/2006 del 12 dicembre 2006, ed è entrato in vigore il 12 dicembre 2008.
Requisiti
L’articolo 633 del codice di procedura civile stabilisce le condizioni di ammissibilità e quindi i requisiti necessari e perché un creditore possa richiedere nei confronti del debitore un decreto di ingiunzione.
La normativa, applicabile solo per la tutela dei diritti di credito, stabilisce che il giudice competente, su domanda di chi è creditore di una somma liquida di denaro, o di una determinata quantità di cose fungibili, o di chi ha diritto alla consegna di una cosa mobile determinata, pronunci ingiunzione, quindi obblighi di pagare o di consegnare se sussistono i seguenti requisiti:
- esistenza di prova scritta
- i crediti devono essere: o una somma di denaro o una determinata quantità di cose fungibili ovvero la consegna di una cosa mobile determinata;
- nel caso in cui il credito sia costituito da una somma di denaro, essa dovrà avere il requisito della liquidità, cioè denaro liquido.
Emissione
L’emissione del decreto ingiuntivo è di competenza del giudice come stabilito dall’art, 637 comma 1 del codice civile.
Nel caso di emissione di decreto ingiuntivo per crediti previsti nel numero due dell’art. 633 c.p.c. (Credito per onorari per prestazioni giudiziali o stragiudiziali o rimborso di spese fatte da avvocati, cancellieri, ufficiali giudiziari o da chiunque altro ha prestato la sua opera in occasione di un processo), il comma 2 dell’art. 637 c.p.c. stabilisce che la competenza è anche dell’ufficio giudiziario che ha deciso la causa alla quale il credito si riferisce.
Notifica
Il giudice che emette decreto ingiuntivo, su richiesta di un creditore, nei confronti di un debitore, deve anche notificare il decreto stesso come previsto dall’ex art.643 del codice civile. La notifica del decreto ingiuntivo deve essere fatta entro 60 giorni dall’emissione del decreto stesso, pena il decadimento della sua efficacia e nello stesso tempo, unitamente al decreto ingiuntivo, deve essere notificata anche il ricorso. La notifica viene fatta al debitore a cura del creditore. Nel caso in cui non venga notificato in tempo utile e diventi inefficace il decreto ingiuntivo, il creditore potrà rifare la domanda come stabilito da ex articolo 643 codice civile.
Opposizione o ricorso
Il debitore a cui è stato notificato un decreto ingiuntivo può opporsi e fare ricorso, mediante atto di citazione, davanti all’ufficio giudiziario di appartenenza del giudice che ha emesso il decreto, entro 40 giorni dalla notifica dello stesso.
L’opposizione da parte del debitore determina anche l’avvio della seconda fase del procedimento di ingiunzione, che porterà allo svolgimento di un giudizio (ex art. 645 codice civile), secondo le norme del processo ordinario.
Decreto Ingiuntivo immediatamente esecutivo su buste paga o al condominio
Tra le casistiche di decreti ingiuntivi immediatamente esecutivi riportiamo gli esempi di crediti da lavoro su buste paghe o condominio.
Crediti da lavoro su buste paghe
Nel caso ad esempio in cui un’azienda che non paghi tempestivamente, come stabilito, le ore lavorate in busta paga dei propri dipendenti, si verifica la concreta situazione che la ditta possa trovarsi un avviso di notifica di decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo, a tutela dei propri dipendenti che non hanno ricevuto l’esatta contabilizzazione delle ore lavorate, spettante come di diritto .
Crediti da lavoro su condominio
Nel caso ad esempio in cui un Amministratore di condominio si trovi nella situazione di avere dei Condomini morosi che non pagano regolarmente le rate condominiali, può succedere che l’amministratore proceda a richiedere un decreto ingiuntivo, con esecuzione immediata, nei confronti dei condomini morosi, per poter riscuotere i contributi condominiali, seguendo naturalmente l’iter normativo previsto per il procedimento ingiuntivo. Spetta all’amministratore condominiale l’onere di intervenire opportunamente per recuperare forzosamente le quote dovute dai condomini morosi (emissione del decreto ingiuntivo e successivo pignoramento) entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio a cui le somme a debito si riferiscono, onde evitare anche il rischio che l’Assemblea condominiale gli revochi il mandato stesso (art. 1129 c.c.).
Decreto Ingiuntivo Telematico
Come stabilito dall’articolo 16 bis comma 4 del Decreto Legge n.179 del 18 ottobre 2012 (“Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”), a partire dal 30 giugno 2014, per quanto riguarda il procedimento di ingiunzione, il deposito dei provvedimenti, degli atti di parte e dei documenti può avvenire solamente in modo telematico.